Art. 75.
(Requisiti di sicurezza e di salute).

      1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), devono essere conformi ai requisiti minimi di cui all'allegato XII.
      2. I posti di lavoro conformi alle norme di buona tecnica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n), si considerano rispondenti ai requisiti minimi di cui al comma 1 del presente articolo.
      3. Le linee guida d'uso dei videoterminali di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000, si considerano buone prassi.